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Impianti in attesa di "Aia" devono rispettare regole generali |
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01 Agosto 2008
Alle imprese in attesa di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non
è consentito continuare l'attività se non nel rispetto delle regole generali di
tutela preesistenti al Dlgs 59/2005.
La nuova disciplina dettata dal D. Lgs
18.2.2005 n. 59 che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti
dimensioni a dotarsi dell'autorizzazione integrata ambientale non consente
affatto la prosecuzione
dell'attività ai titolari di
impianti preesistenti che non fossero in regola
con la normativa generale fino
all'adeguamento dell'impianto all'autorizzazione integrata ottenuta.
Ed,
infatti, ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo,
contenenti disposizioni transitorie, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il gestore si sia
adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
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