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30 Luglio 2008
L’effettiva destinazione urbanistica dell’area, destinata alla realizzazione (ovvero alla
modificazione sostanziale) di un impianto per la
messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rientra tra
gli elementi di cui la commissione
tecnica, integrata quale conferenza di servizi con la
partecipazione del Comune, deve tenere in considerazione nell’assumere il
proprio parere.
È bensì vero che l’approvazione dell’impianto - successiva al
parere obbligatorio della C.T.P.A. -
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (così
l’art. 208, VI comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): ma ciò, ovviamente,
nella consapevolezza, da parte dell’Amministrazione,
della necessità che tale variante
debba essere introdotta. (Nella
specie, l’autorizzazione era stata rilasciata
sull’erroneo presupposto della
qualificazione urbanistica D1 - zona produttiva di completamento - dell’area
interessata, di fatto zona agricola
E2). Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Comune di Rivoli Veronese (avv.ti Coronin,
Fantin e Zambelli) c. Provincia di Verona (avv.ti Gobbi e Curato). T.A.R.
VENETO, Sez. III - 14/07/2008, n. 2002
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