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20 Marzo 2009
La diffusa pratica di
eliminare scarti vegetali mediante bruciatura non trova alcun riscontro nella normativa ambientale vigente. Il taglio di alberi,
eseguito nell'ambito della
silvicoltura, costituisce attività produttiva e l’incenerimento dei rami degli
alberi tagliati, non usufruibili in processi produttivi, è un’operazione di
smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Questa
la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 16 dicembre 2008, n. n. 46213).
I
giudici di merito hanno, inoltre, sottolineato che non trova riscontro nelle
tecniche di coltivazione attuali l’utilizzazione delle ceneri come concimante
naturale. Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima
secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per
l’ambiente (Cass. pen. sez. 3, 4 ottobre 2006).
La Suprema Corte ha
perciò confermato la condanna per
gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 del Dlgs 152/2006), a carico
di un privato, avendo lo stesso effettuato operazioni di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (codice Cer 01.01.03),
senza alcuna autorizzazione.
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