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4 Marzo 2009
Ogni cittadino ha diritto d’accesso alle informazioni ambientali, ma non
tutti i documenti possono essere richiesti. Il Tribunale amministrativo della
Calabria, con sentenza 9 febbraio 2009 n. 122, precisa che l’informazione
ambientale ha ad oggetto esclusivamente i dati attinenti a valori che
l’Ordinamento giuridico imputa all’ambiente come bene giuridico, distinto dalle
sue componenti ambientali.
Pertanto il diritto al libero ed incondizionato
accesso all’informazione ambientale, garantito a tutti i soggetti, dal Dlgs
195/2005, obbliga la Pubblica amministrazione a rendere disponibili i soli dati
che rientrano in tale definizione, e non altri.
E’ così che il TAR ha deciso che un cittadino
non aveva diritto ad ottenere dal suo comune i documenti relativi
al bando di gara di affidamento della
progettazione ed esecuzione di un’opera pubblica (nella fattispecie un porto
turistico), poichè non aveva un interesse diretto.
Se l’argomento ti interessa puoi leggere:
Come e quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare il diritto
di accesso ai dati ambientali?
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