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Inquinamento, bonifiche e responsabilità |
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30 Luglio 2008
Sia l’art. 17 del
D.L.vo n. 22/97, che gli artt. 244 e ss. del sopravvenuto D.L.vo n. 152/06 sono
inequivoci nel limitare a carico del diretto responsabile dell’inquinamento
l’onere di provvedere alle necessarie attività di risanamento, salva la facoltà del proprietario non
responsabile di darsi carico di dette attività.
Ma, appunto, di facoltà si
tratta, dato che la normativa
prevede in via principale l’esecuzione in danno delle opere ed attività
necessarie da parte della P.A., in
caso di persistente rifiuto o impossibilità da parte del responsabile ovvero in
caso questi non possa essere individuato, salva soltanto, con riguardo al
proprietario non responsabile, la
precisazione che gli interventi eseguiti d’ufficio costituiscono onere reale e
che le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, con la ulteriore specificazione, da ultimo, che il
proprietario non responsabile, può essere tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla
P.A. soltanto nel limite del valore di mercato del sito a seguito degli
interventi eseguiti d’ufficio (T.A.R.
FRIULI VENEZIA GIULIA, sentenza del 26 maggio 2008, n. 300).
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