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Intermediari rifiuti: garanzie finanziarie e responsabile tecnico

21 aprile 2011

Dopo le deliberazioni che hanno reso efficaci i nuovi criteri per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti, l'Albo gestori ambientali interviene di nuovo sulla categoria 8 di iscrizione degli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Sono due le ultime circolari pubblicate:

  1. circolare del 16 marzo 2011 n. 442 Garanzie finanziarie a favore dello Stato  da parte delle imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8) ” ;
  2. circolare del 25 marzo 2011 n. 472 Requisiti del responsabile  tecnico categoria 8 (commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)”.

 

Con la prima viene fissato lo schema al quale devono conformarsi le garanzie finanziarie da prestare per iscriversi alla categoria 8, il cui riferimento normativo per gli importi continua ad essere il D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999, in attesa che entrino in vigore uno o più decreti del Ministro dell'ambiente a fissare importi e modalità, in base a quanto previsto dall'art. 212, co. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal D.Lgs. 205/2010.

 

Con la seconda, invece, vengono chiariti i requisiti del responsabile tecnico ed in particolare la validità degli attestati comprovanti la sussistenza dei requisiti stessi. Se gli attestati in oggetto sono stati conseguiti prima dell'entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2 - che fissa i requisiti per l'iscrizione alla categoria 8 - essi, secondo il Comitato nazionale, sono validi fino alla data del 25 marzo 2012; termine, quest'ultimo, entro il quale occorre presentare l'attestato di formazione ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del 15 dicembre 2010.

 

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