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21 aprile 2011
Dopo le
deliberazioni che hanno reso efficaci i nuovi criteri per l'iscrizione all'Albo
degli intermediari e dei commercianti di rifiuti, l'Albo gestori ambientali
interviene di nuovo sulla categoria 8 di iscrizione degli intermediari e
commercianti di rifiuti senza detenzione.
Sono
due le ultime circolari pubblicate:
- circolare
del 16 marzo 2011 n. 442 “Garanzie finanziarie a favore dello Stato da
parte delle imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8) ” ;
- circolare del 25 marzo 2011 n. 472 “Requisiti del responsabile tecnico categoria
8 (commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)”.
Con
la prima viene fissato lo schema al quale devono conformarsi le garanzie
finanziarie da prestare per iscriversi alla categoria 8, il cui riferimento
normativo per gli importi continua ad essere il D.M. 8 ottobre 1996, come
modificato dal D.M. 23 aprile 1999,
in attesa che entrino in vigore uno o più decreti del
Ministro dell'ambiente a fissare importi e modalità, in base a quanto previsto
dall'art. 212, co. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal D.Lgs.
205/2010.
Con
la seconda, invece, vengono chiariti i requisiti del responsabile tecnico ed in
particolare la validità degli attestati comprovanti la sussistenza dei
requisiti stessi. Se gli attestati in oggetto sono stati conseguiti prima
dell'entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2 - che fissa i
requisiti per l'iscrizione alla categoria 8 - essi, secondo il Comitato
nazionale, sono validi fino alla data del 25 marzo 2012; termine, quest'ultimo,
entro il quale occorre presentare l'attestato di formazione ai sensi di quanto
disposto dalla deliberazione del 15 dicembre 2010.
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