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Intermediazione rifiuti, acquirente deve verificare autorizzazione venditore
24 Luglio 2008

L'imprenditore che acquista rifiuti da un intermediario senza verificare le credenziali del venditore risponde del reato di gestione illecita di rifiuti qualora il soggetto venditore non era autorizzato all'intermediazione.

 

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 26526 del 2008 laddove afferma che nell'intermediazione dei rifiuti esiste in capo al ricevente l'obbligo di controllare che il cedente sia autorizzato. Se tale verifica manca, il ricevente risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 251, Dlgs 152/2006, quantomeno a titolo di colpa.


 
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