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Intermediazione rifiuti, acquirente deve verificare autorizzazione venditore |
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L'imprenditore che acquista
rifiuti da un intermediario senza verificare le credenziali del venditore
risponde del reato di gestione illecita di rifiuti qualora il soggetto
venditore non era autorizzato all'intermediazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 26526 del 2008 laddove afferma che nell'intermediazione dei rifiuti
esiste in capo al ricevente l'obbligo di controllare
che il cedente sia autorizzato. Se tale verifica manca, il ricevente risponde
del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 251, Dlgs 152/2006,
quantomeno a titolo di colpa.
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