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30 Luglio 2008
L’obbligo di
bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull’effettivo responsabile
dell’inquinamento stesso, mentre la
mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di
per sé l’obbligo di effettuazione della
bonifica.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 791 del 02/04/2008, ricorda che in tal senso disponeva sia la
disciplina anteriore all’attuale Codice dell’Ambiente, vale a dire il D.Lgs.
22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”) ed il DM 471/1999, sia il vigente D.Lgs.
152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997).
L’obbligo di bonifica è posto
pertanto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità
amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o
altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di
bonifica.
Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di
assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle
Amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse
sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la
bonifica e la qualificazione degli
interventi relativi come onere reale
sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno.
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