topleft
topright

consulenza-ambientale-risposta.gifHai un dubbio o una domanda su un problema ambientale?

Formula il tuo quesito

 

 

I ns clienti dicono...

penna.jpg  "Ho lavorato con vari consulenti in passato ma raramente ho avuto un'esperienza positiva e i risultati promessi. Prima di conoscere Kemis ho sempre pensato..." Continua...

Ti piace il sito kemis?

Vuoi avere un sito sempre più fruibile ed utile?

Qualsiasi cosa tu voglia segnalarci, piccola o grande che sia...saremo felici di considerarla...Leggi Tutto

L'obbligo di bonifica dei siti inquinati non grava sul proprietario
30 Luglio 2008

 

L’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull’effettivo responsabile dell’inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l’obbligo di effettuazione della bonifica.

 

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 791 del 02/04/2008, ricorda che in tal senso disponeva sia la disciplina anteriore all’attuale Codice dell’Ambiente, vale a dire il D.Lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”) ed il DM 471/1999, sia il vigente D.Lgs. 152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997).

 

L’obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica.

 

Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno.

 
< Prec.   Pros. >

Login Form

Inserisci il tuo account per leggere gli articoli riservati.





Password dimenticata?

Chi è online

Abbiamo 22 visitatori online
Copyright ©2008-2012. All Rights Reserved, Studio Associato Kemis - Sede Legale: Via Marco Polo n. 81/T, 56031 – Bientina (PISA) Tel: 0587–755596 Fax: 0587–756829 email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   P. IVA: n° 02796500839

 


Joomla Templates by Joomlashack