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L’IVA sulla tassa rifiuti non è dovuta

10 agosto 2009

 

Dopo l’illegittimità del canone di depurazione delle acque reflue in assenza di depuratore, ora anche l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TARSU.

 

Già la Corte di Cassazione aveva stabilito che l’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette degli utenti, è illegittima.

 

Ora la sentenza definitiva arriva dalla Corte Costituzionale che ha confermato, con sentenza n. 238 del 2009, che la TARSU e la TIA sono dei tributi e non delle tariffe, e pertanto non sono e non possono essere soggetti a IVA, in quanto non rappresentano un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, in quanto tale, non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio.

 

La sentenza ha efficacia retroattiva  ed è quindi possibile richiedere il rimborso del dovuto (anche a mezzo di intimazione e diffida all’amministrazione competente), oltre le spese, gli interessi e gli eventuali danni.

 

Per ottenere il rimborso, è naturalmente necessario possedere le ricevute del pagamento della Tarsu o della Tia sulla quale è stata calcolata l’ IVA al 10%.

 

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