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La Provincia deve rispettare i termini per il rilascio dell’autorizzazione |
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17 Novembre 2008
In materia di autorizzazione
dei progetti per il trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro 90 gg dalla
sua convocazione e, entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale deve autorizzare la realizzazione dell'impianto.
E’ quanto ricordato dal T.A.R. PUGLIA nella
sentenza del 23 ottobre 2008, n. 3063 in seguito al ricorso proposto da una ditta, la quale lamentava,
vincendo il ricorso, che alla sua richiesta
di autorizzazione per il trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e da avviare a recupero,
non otteneva dalla Provincia alcun
provvedimento conclusivo.
Ricordiamo che mentre
l’attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata può essere avviata
decorsi 90 giorni dalla
comunicazione del gestore all’autorità competente, salvo motivato ed espresso diniego,
il recupero in procedura ordinaria deve essere espressamente autorizzato. In
merito ai tempi necessari per l’autorizzazione, oltre alla
normativa in materia di rifiuti che prevede una serie di
termini procedimentali che devono essere rispettati dalla
pubblica amministrazione, è da ricordare la
legge n. 241/90 in materia di procedimenti amministrativi, la quale fissa l’obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di deliberare mediante
provvedimento espresso, allorché il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio.
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