07 Ottobre 2008
La sentenza della Cassazione Penale n. 26546/08 stabilisce che "le
attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso, devono
essere effettuate prima della
pressatura".
Il giudice osserva che,
ai sensi dell’allegato I punto 6) del D. Lgs. 24.6.2003 n. 209,rientrano tra le
fasi dell’attività di demolizione le seguenti operazioni:
“a) smontaggio dei componenti
del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
b) rimozione, separazione e
deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo così da
non contaminare i successivi residui della
frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e
deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei
componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.”
Secondo le indagini di
polizia giudiziaria le descritte operazioni non erano state eseguite prima della pressatura delle carcasse dei veicoli mentre, ai
sensi dell’art. 3, comma primo lett. i), per operazioni di “pressatura” sì
intendono “le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione” e, ai sensi di tale disposizione,
le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono
essere effettuate prima.
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