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20 Marzo 2009
L’attività di recupero iniziata prima del decorso dei 90
giorni previsti dall’articolo 216, Dlgs 152/2006, è illecita e rende legittimo
il decreto di sequestro preventivo di un capannone utilizzato a tale
scopo.
Questo
è quanto afferma la Cassazione nella sentenza del 3 febbraio 2009, n. 4532.
Ricordiamo
che l'articolo 216 del Dlgs 152/2006 prevede che le operazioni di recupero di
rifiuti possono essere svolte in regime semplificato, solo dopo che siano
trascorsi 90 giorni dalla
comunicazione di inizio attività alla
Provincia territorialmente competente.
In pratica, l’impresa
comunica alla provincia che intende
iniziare una attività di recupero e l’attività può essere iniziata se entro
novanta giorni non interviene un espresso divieto della
provincia stessa. Sussistono, in effetti, gli estremi del silenzio-assenso. Non è prevista la
convocazione di una conferenza dei servizi né l'acquisizione dei pareri delle
varie autorità eventualmente interessate.
In tal senso le attività di
gestione dei rifiuti legittimate con procedura semplificata, rappresentano una
deroga alla normale procedura
autorizzatoria prevista dalla legge.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, non solo stabilisce che
l’attività iniziata prima dei 90 giorni è illecita, ma legittima il decreto di
sequestro preventivo dello stabilimento, poiché questo non ha semplicemente lo
scopo di inibire qualsiasi potenziale condotta irregolare,
ma di impedire che una condotta illecita sia proseguita o portata ad ulteriori
conseguenze. Pertanto, una volta che il capannone sia stato adibito a deposito
dei rifiuti illecitamente raccolti, e per questa ragione sequestrato, le
esigenze cautelari possono dirsi
superate solo nel caso che non permangano rischi connessi all’attività
illecita.
Ricordiamo, infine, che le
attività di recupero in regime semplificato, sono dispensate dall'autorizzazione,
a condizione che siano svolte nel rispetto di norme tecniche e prescrizioni
specifiche, dettate dalla normativa
in materia. Laddove i fatti rappresentati nella
comunicazione dell’impresa, non fossero esaustivi o addirittura non rispondenti
al vero, la comunicazione sarebbe
improduttiva dei suoi effetti ed in qualsiasi momento ne venisse a conoscenza la provincia potrebbe annullare
l'autorizzazione statuendone l’inefficacia, dandone opportuna comunicazione
all'imprenditore e revocandogli l'iscrizione (si veda anche sent. Consiglio di Stato
4 maggio 2004 n° 2707).
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