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L’attività di recupero in procedura semplificata è illecita prima dei 90 giorni
20 Marzo 2009

L’attività di recupero iniziata prima del decorso dei 90 giorni previsti dall’articolo 216, Dlgs 152/2006, è illecita e rende legittimo il decreto di sequestro preventivo di un capannone utilizzato a tale scopo.

 

Questo è quanto afferma la Cassazione nella sentenza del 3 febbraio 2009, n. 4532.

 

Ricordiamo che l'articolo 216 del Dlgs 152/2006 prevede che le operazioni di recupero di rifiuti possono essere svolte in regime semplificato, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente.

 

In pratica, l’impresa comunica alla provincia che intende iniziare una attività di recupero e l’attività può essere iniziata se entro novanta giorni non interviene un espresso divieto della provincia stessa. Sussistono, in effetti, gli estremi del silenzio-assenso. Non è prevista la convocazione di una conferenza dei servizi né l'acquisizione dei pareri delle varie autorità eventualmente interessate.

 

In tal senso le attività di gestione dei rifiuti legittimate con procedura semplificata, rappresentano una deroga alla normale procedura autorizzatoria prevista dalla legge.

 

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, non solo stabilisce che l’attività iniziata prima dei 90 giorni è illecita, ma legittima il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento, poiché questo non ha semplicemente lo scopo di inibire qualsiasi potenziale condotta irregolare, ma di impedire che una condotta illecita sia proseguita o portata ad ulteriori conseguenze. Pertanto, una volta che il capannone sia stato adibito a deposito dei rifiuti illecitamente raccolti, e per questa ragione sequestrato, le esigenze cautelari possono dirsi superate solo nel caso che non permangano rischi connessi all’attività illecita.

 

Ricordiamo, infine, che le attività di recupero in regime semplificato, sono dispensate dall'autorizzazione, a condizione che siano svolte nel rispetto di norme tecniche e prescrizioni specifiche, dettate dalla normativa in materia. Laddove i fatti rappresentati nella comunicazione dell’impresa, non fossero esaustivi o addirittura non rispondenti al vero, la comunicazione sarebbe improduttiva dei suoi effetti ed in qualsiasi momento ne venisse a conoscenza la provincia potrebbe annullare l'autorizzazione statuendone l’inefficacia, dandone opportuna comunicazione all'imprenditore e revocandogli l'iscrizione (si veda anche sent. Consiglio di Stato 4 maggio 2004 n° 2707).

 

 

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