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Le acque meteoriche di dilavamento in una cava a cielo aperto non sono acque industriali

15 dicembre 2009

La circostanza che le acque meteoriche, ricadendo all’interno dell’area dell’insediamento produttivo, entrino a contatto con i prodotti di lavorazione e si arricchiscano di tali elementi, non descrive altro che il fenomeno del “dilavamento”, perfettamente compatibile con il carattere proprio e tipico delle “acque meteoriche”, appunto, “di dilavamento”; tale fenomeno, nella stessa concettualizzazione normativa, non può comportare che le stesse “perdano” tale natura “assumendo quella di acque reflue industriali o, quanto meno, quella di “acque dilavanti contaminate”.

 

Così una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 7618/2009) che ha chiarito in modo puntuale la configurabilità dell'esistenza delle acque meteoriche di dilavamento e la distinzione dalle acque reflue industriali.

 

La sentenza, con riferimento alle cave a cielo aperto, ha chiarito che il piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio e la movimentazione del materiale estrattivo è da considerarsi una componente dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva; ma il fatto che le acque meteoriche di dilavamento provengano da esso non è sufficiente a comportare la qualifica di acque reflue industriali; e ciò per due motivi:

 

  • perché la provenienza dall’impianto non è elemento di qualificazione sufficiente;
  • perché le origini delle acque meteoriche, pur ricadendo esse nell’insediamento produttivo e dilavando i materiali che si trovano sul suolo, restano essenzialmente atmosferiche e la provenienza dall’impianto è ascrivibile al “luogo” ma indipendentemente dalla sua natura produttiva.

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