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15 dicembre 2009
La circostanza
che le acque meteoriche, ricadendo all’interno dell’area dell’insediamento
produttivo, entrino a contatto con i prodotti di lavorazione e si arricchiscano
di tali elementi, non descrive altro che il fenomeno del “dilavamento”,
perfettamente compatibile con il carattere proprio e tipico delle “acque
meteoriche”, appunto, “di dilavamento”; tale fenomeno, nella stessa
concettualizzazione normativa, non può comportare che le stesse “perdano” tale
natura “assumendo quella di acque reflue industriali o, quanto meno, quella di
“acque dilavanti contaminate”.
Così una recente sentenza del Consiglio di Stato (n.
7618/2009) che ha chiarito in modo puntuale la configurabilità dell'esistenza delle acque
meteoriche di dilavamento e la distinzione dalle acque reflue industriali.
La sentenza, con riferimento alle cave a cielo aperto, ha chiarito che il piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio e la
movimentazione del materiale estrattivo è da considerarsi una componente dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva; ma il fatto che le acque meteoriche di
dilavamento provengano da esso non è sufficiente a comportare la qualifica di acque
reflue industriali; e ciò per due motivi:
- perché la provenienza dall’impianto non è elemento di
qualificazione sufficiente;
- perché le origini delle acque meteoriche, pur ricadendo esse
nell’insediamento produttivo e dilavando i materiali che si trovano sul suolo, restano
essenzialmente atmosferiche e la provenienza dall’impianto è ascrivibile al
“luogo” ma indipendentemente dalla sua natura produttiva.
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