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Le acque reflue non si possono definire industriali solo in virtù della provenienza

15 Dicembre 2008

Le acque reflue non si definiscono automaticamente industriali per il sol fatto di derivare da luoghi dove vengono svolte attività produttive di beni e servizi. E’ necessario che la loro composizione ne riveli la natura come tali. E’ la Corte di Cassazione che lo conferma in una sentenza che dà ragione al gestore di un impianto sportivo pugliese.

 

La sentenza 7 novembre 2008, n. 41850 della Corte di Cassazione precisa che l’articolo 74 del Dlgs 152/2006 definisce come acque domestiche le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purchè derivanti da metabolismo umano e da attività domestiche. Lo scarico delle docce e dei servizi igienici di un impianto sportivo è costituito da acque reflue domestiche e non da acque reflue industriali, perché le acque generate derivano prevalentemente dal metabolismo umano e per questo motivo non sono diverse da quelle che comunemente vengono scaricate dalle abitazioni civili.

Ricordiamo che in funzione della classificazione delle acque (domestiche, assimilate, industriali) cambia anche il regime autorizzatorio.

Gli  scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, ad esempio, sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti approvati dall’ATO competente; mentre gli scarichi industriali  e gli scarichi domestici che confluiscono fuori fognatura (suolo o acque superficiali) necessitano di autorizzazione.

 

Leggi anche Gli scarichi in pubblica fognatura da servizi igienici di stabilimento vanno autorizzati?

 

 

 
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