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15 Dicembre 2008
Le acque reflue non si
definiscono automaticamente industriali per il sol fatto di derivare da luoghi dove
vengono svolte attività produttive di beni e servizi. E’ necessario che la loro
composizione ne riveli la natura
come tali. E’ la Corte di Cassazione
che lo conferma in una sentenza che dà ragione al gestore di un impianto
sportivo pugliese.
La sentenza 7 novembre 2008, n. 41850 della
Corte di Cassazione precisa che l’articolo 74 del Dlgs 152/2006 definisce come
acque domestiche le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi, purchè derivanti da metabolismo umano e da attività domestiche. Lo
scarico delle docce e dei servizi igienici di un impianto sportivo è costituito
da acque reflue domestiche e non da acque reflue industriali, perché le acque
generate derivano prevalentemente dal metabolismo umano e per questo motivo non
sono diverse da quelle che comunemente vengono scaricate dalle abitazioni
civili.
Ricordiamo che in funzione
della classificazione
delle acque (domestiche, assimilate,
industriali) cambia anche il regime autorizzatorio.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che
recapitano in reti fognarie, ad esempio, sono sempre ammessi purché osservino i
regolamenti approvati dall’ATO
competente; mentre gli scarichi industriali e gli scarichi domestici che confluiscono
fuori fognatura (suolo o acque superficiali) necessitano di autorizzazione.
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