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18 giugno 2009
Qualora un impianto, preventivamente autorizzato, sia
sottoposto ad una modifica sostanziale, esso dovrà dotarsi di una nuova
autorizzazione aggiornata.
Questa la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2746 del
29/04/2009.
Come noto, l’art. 269 del
D.lgs. 152/06 stabilisce che gli impianti che producono emissioni devono essere
debitamente autorizzati. Il comma 8,
in particolare,
impone al gestore che intenda
sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione, laddove
con modifica sostanziale viene intesa una modifica che:
- comporta un aumento delle emissioni
- comporta una variazione qualitativa delle emissioni
- altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle
emissioni
La sentenza chiarisce,
inoltre, che è assolutamente legittimo rilasciare
una nuova autorizzazione all'emissione in atmosfera imponendo nuove e ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle già contenute nell’atto autorizzatorio
originario.
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