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18 Luglio 2008
La nuova normativa intervenuta a modifica del D.Lgs. 152/06, ovvero il D.Lgs. n. 4 del 2008, modificando l’articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, ha incluso “potenzialmente”
i liquami tra i sottoprodotti qualora utilizzati per produrre biogas. Questo è ciò che afferma il T.A.R. Emilia Romagna Sez. II - 9 luglio 2008. E' bene precisare, tuttavia,
che i liquami non possono definirsi automaticamente sottoprodotti.
Ai sensi dell’art. 185 comma 2 del D.Lvo 4/2008, infatti, i materiali
fecali e vegetali provenienti da attività agricole e destinati a impianti
aziendali o interaziendali per produrre Biogas possono non essere un rifiuto
speciale ma essere considerati sottoprodotti a patto che vengano rispettati i
requisiti stabiliti dalla normativa con l’art. 183, lettera p) del Testo
corretto (D.Lgs.4/2008).
Ciò richiede
una specifica valutazione in ordine all’impiego certo ed integrale dei liquami
sin dalla fase di produzione e al soddisfacimento dei requisiti merceologici e
di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissione ed impatti ambientali qualitativamente diversi da quelli autorizzati
per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.
La normativa chiarisce anche che tali requisiti devono essere tutti contestualmente
verificati.
Ps: Se vuoi approfondire a quali
condizioni gli scarti di lavorazione possono essere sottratti alle
regole dei rifiuti e rientrare nella nozione di sottoprodotto, puoi leggere il nostro articolo Scarti di lavorazione = Rifiuti? . . . Non sempre!
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