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Liquidi generati da macchine per lo sviluppo fotografico: sono rifiuti (speciali pericolosi)

08 febbraio 2010

I liquidi provenienti dalle macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione, sono rifiuti pericolosi.

 

Così chiarisce la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 659 del 18/01/2010, ritenendo infondata la tesi del ricorrente secondo cui i liquidi provenienti dalle cabine fotografiche non avevano perduto la loro funzione originaria e primaria, e non potevano dunque assumere la qualità di rifiuti dal momento che, senza alcun trattamento preventivo, venivano sottoposti a "sperimentazioni e test", in vista di un loro riutilizzo, senza la necessità di operazioni di recupero.

 

In realtà –ribadisce la Corte- le sostanze in questione provenienti da cabine fotografiche, costituite dai liquidi usati in tali apparecchiature, e precisamente “soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa” (cod. CER 090101), “di fissaggio” (cod. CER 09104), “di lavaggio e di lavaggio del fissatore” (cod. CER 090105), erano oggetto di prelievo periodico e tale circostanza era più che sufficiente, insieme con l’elemento normativo (l'inclusione delle relative sostanze nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui al catalogo europeo recepito dal D.lgs. n.22/97), a far ritenere che detti liquidi, proprio perché estratti dalle macchine nelle quali avevano assolto per, i periodi di tempo programmati, la loro precipua funzione, avessero perso la loro naturale ed originaria composizione e fossero rifiuti di cui il detentore avrebbe dovuto disfarsi.

 

La stessa giustificazione –si legge nella sentenza - secondo la quale detti liquidi avrebbero dovuto essere sottoposti a tests e sperimentazioni, a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi di produzione e prelievo, conferma come la relativa riutilizzazione non meglio precisata e comunque indimostrata costituisse solo un'ipotesi, subordinata all'esito degli esami cui le sostanze avrebbero dovuto essere sottoposte.

 

Nel caso di specie, quindi, i liquidi in questione, quand'anche trasportati altrove in vista di esami sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa produttrice, costituisce un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile soltanto dall'impresa produttrice e secondo le rigorose prescrizioni di legge (ex D.lgs n. 22/97 art. 33, comma 2 lett. b).

 

 

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