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08 febbraio 2010
I liquidi provenienti dalle
macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle
quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua
funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione,
sono rifiuti pericolosi.
Così chiarisce la Corte di Cassazione Civile
con sentenza n. 659 del 18/01/2010, ritenendo infondata la tesi del ricorrente
secondo cui i liquidi provenienti dalle cabine fotografiche non avevano perduto
la loro funzione originaria e primaria, e non potevano dunque assumere la
qualità di rifiuti dal momento che, senza alcun trattamento preventivo, venivano
sottoposti a "sperimentazioni e test", in vista di un loro riutilizzo,
senza la necessità di operazioni di recupero.
In realtà –ribadisce la
Corte- le sostanze in questione provenienti da cabine fotografiche, costituite
dai liquidi usati in tali apparecchiature, e precisamente “soluzioni di
sviluppo e attivanti a base acquosa” (cod. CER 090101), “di fissaggio” (cod. CER
09104), “di lavaggio e di lavaggio del fissatore” (cod. CER 090105), erano oggetto
di prelievo periodico e tale circostanza era più che sufficiente, insieme con
l’elemento normativo (l'inclusione delle relative sostanze nell'elenco dei
rifiuti pericolosi di cui al catalogo europeo recepito dal D.lgs. n.22/97), a
far ritenere che detti liquidi, proprio perché estratti dalle macchine nelle
quali avevano assolto per, i periodi di tempo programmati, la loro precipua
funzione, avessero perso la loro naturale ed originaria composizione e fossero rifiuti
di cui il detentore avrebbe dovuto disfarsi.
La stessa giustificazione –si
legge nella sentenza - secondo la quale detti liquidi avrebbero dovuto essere
sottoposti a tests e sperimentazioni, a centinaia di chilometri di distanza dai
luoghi di produzione e prelievo, conferma come la relativa riutilizzazione non
meglio precisata e comunque indimostrata costituisse solo un'ipotesi,
subordinata all'esito degli esami cui le sostanze avrebbero dovuto essere
sottoposte.
Nel caso di specie, quindi,
i liquidi in questione, quand'anche trasportati altrove in vista di esami
sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio
degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa produttrice,
costituisce un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile soltanto
dall'impresa produttrice e secondo le rigorose prescrizioni di legge (ex D.lgs
n. 22/97 art. 33, comma 2 lett. b).
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