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Lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali è reato

20 novembre 2009

La definizione di acque reflue industriali si caratterizza, ai sensi dell’ar. 74 lett. h) del DLgs 152/06, per la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

 

Così la Cassazione penale n. 35137/2009 ritorna sul tema degli scarichi e della distinzione tra scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

 

Nella sentenza si osserva che il criterio generale adottato dal legislatore per individuare le acque industriali è quello afferente alla qualità del refluo e che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono individuate dall’art. 101, comma 7 del DLgs 152/06 alcune tipologie di acque assimilate a quelle domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi.

 

Tra tali tipologie di acque alla lett. e) sono individuate le acque “aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”.

 

La sentenza precisa anche che mentre l’immissione di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, è punita con sanzione amministrativa, l’immissione di acque reflue industriali è prevista, invece, come reato.

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