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20 novembre 2009
La definizione di acque reflue
industriali si caratterizza, ai sensi dell’ar. 74 lett. h) del DLgs 152/06, per
la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
Così la Cassazione penale
n. 35137/2009 ritorna sul tema degli scarichi e della distinzione tra scarichi
di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.
Nella sentenza si osserva
che il criterio generale adottato dal legislatore per individuare le acque
industriali è quello afferente alla qualità del refluo e che, in applicazione
del citato criterio sostanziale, sono individuate dall’art. 101, comma 7 del DLgs
152/06 alcune tipologie di acque assimilate a quelle domestiche, ai fini della
disciplina degli scarichi.
Tra tali tipologie di acque alla lett. e) sono
individuate le acque “aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale”.
La sentenza precisa anche
che mentre l’immissione di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, senza
la prescritta autorizzazione, è punita con sanzione amministrativa, l’immissione
di acque reflue industriali è prevista, invece, come reato.
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