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25 Marzo 2009
I fanghi sono di nuovo sotto i riflettori per stabilire il labile confine tra fertilizzanti da vendere e rifiuti da smaltire. La Corte di Cassazione ribadisce così ancora una volta che lo spandimento sul terreno di fanghi e reflui non è disciplinato dal Dlgs
217/2006 che riguarda la produzione
e la commercializzazione dei
fertilizzanti, bensì dal Dlgs 152/2006.
Con sentenza n. 10709 del 11/03/2009, la Corte, di preciso, afferma che il DLgs n. 217/2006 detta regole sulla
produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle
disposizioni dettate; ma non regola lo
spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la
concimazione o correzione di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla
normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano
lo spandimento di fanghi in agricoltura.
In particolare, se nella
produzione del compost di qualità viene superata la
soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio
ovvero sono presenti nel compost sostanze pericolose, si applica la
disciplina del recupero dei rifiuti di cui alla parte IV del DLgs n. 152/2006.
La ditta in esame nella sentenza indicata gestiva un impianto per la
produzione di compost e ammendanti agricoli autorizzato con determinazioni che
prevedevano l'esclusivo trattamento di determinate tipologie di rifiuti
individuati da specifici codici CER e il rispetto, nell'esercizio
dell'attività, di precisi limiti di concentrazione stabiliti per tipologia e
qualità dei rifiuti in entrata nell'impianto per il compostaggio e sulla qualità del prodotto originato dal trattamento. A
seguito dei controlli effettuati, era stata accertata la
presenza, sui terreni ove era sparso il composto, di diossine, idrocarburi
leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene in concentrazioni
superiori ai limiti fissati dal DLgs n. 152/2006, nonché la
presenza di rame e zinco in concentrazioni superiori ai limiti di cui al DLgs n.217/2006. Ciò non consentiva al compost campionato di uscire fuori dal regime di applicazione dei rifiuti. Esso doveva, quindi, essere regolarmente smaltito
e non sparso abusivamente sui terreni agricoli.
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