topleft
topright

consulenza-ambientale-risposta.gifHai un dubbio o una domanda su un problema ambientale?

Formula il tuo quesito

 

 

I ns clienti dicono...

penna.jpg  "Ho lavorato con vari consulenti in passato ma raramente ho avuto un'esperienza positiva e i risultati promessi. Prima di conoscere Kemis ho sempre pensato..." Continua...

Ti piace il sito kemis?

Vuoi avere un sito sempre più fruibile ed utile?

Qualsiasi cosa tu voglia segnalarci, piccola o grande che sia...saremo felici di considerarla...Leggi Tutto

Lo spandimento dei fanghi in agricoltura deve essere autorizzato

25 Marzo 2009

I fanghi sono di nuovo sotto i riflettori per stabilire il labile confine tra fertilizzanti da vendere e rifiuti da smaltire. La Corte di Cassazione ribadisce così ancora una volta che lo spandimento sul terreno di fanghi e reflui non è disciplinato dal Dlgs 217/2006 che riguarda la produzione e la commercializzazione dei fertilizzanti, bensì dal Dlgs 152/2006.

 

Con sentenza n. 10709 del 11/03/2009, la Corte, di preciso, afferma che il DLgs n. 217/2006 detta regole sulla produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate; ma non regola lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura.

 

In particolare, se nella produzione del compost di qualità viene superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero sono presenti nel compost sostanze pericolose, si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui alla parte IV del DLgs n. 152/2006.

 

La ditta in esame nella sentenza indicata gestiva un impianto per la produzione di compost e ammendanti agricoli autorizzato con determinazioni che prevedevano l'esclusivo trattamento di determinate tipologie di rifiuti individuati da specifici codici CER e il rispetto, nell'esercizio dell'attività, di precisi limiti di concentrazione stabiliti per tipologia e qualità dei rifiuti in entrata nell'impianto per il compostaggio e sulla qualità del prodotto originato dal trattamento. A seguito dei controlli effettuati, era stata accertata la presenza, sui terreni ove era sparso il composto, di diossine, idrocarburi leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene in concentrazioni superiori ai limiti fissati dal DLgs n. 152/2006, nonché la presenza di rame e zinco in concentrazioni superiori ai limiti di cui al DLgs n.217/2006. Ciò non consentiva al compost campionato di uscire fuori dal regime di applicazione dei rifiuti. Esso doveva, quindi, essere regolarmente smaltito e non sparso abusivamente sui terreni agricoli.

 

 

newsletterina.gif

 

 

Se desideri ricevere le nostre news direttamente nella tua casella di posta elettronica e non sei già iscritto alla nostra newsletter, clicca qui.

 

 

 
< Prec.   Pros. >

Login Form

Inserisci il tuo account per leggere gli articoli riservati.





Password dimenticata?

Chi è online

Abbiamo 22 visitatori online
Copyright ©2008-2012. All Rights Reserved, Studio Associato Kemis - Sede Legale: Via Marco Polo n. 81/T, 56031 – Bientina (PISA) Tel: 0587–755596 Fax: 0587–756829 email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   P. IVA: n° 02796500839

 


Joomla Templates by Joomlashack