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Modifica del ciclo di recupero: necessaria nuova comunicazione di inizio attività
08 febbraio 2010
Quando si modifica il ciclo
produttivo di recupero e trattamento dei rifiuti eseguito in procedura semplificata, la vecchia comunicazione di
inizio attività è da considerarsi ormai superata ed è necessario che il gestore dell'attività la rinnovi informando preventivamente l'autorità
preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti
non pericolosi.
Così si esprime la Corte di Cassazione Penale con sentenza n.
773 del 11/01/2010.
La Corte chiarisce che il trattamento di rifiuti diversi da quelli
per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di
rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto
per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi
è stata una valutazione positiva da parte della competente autorità.
In effetti, ricordiamo che l’art.216,
comma 5 del D.Lgs. 152/06 dispone non solo che la comunicazione di inizio
attività debba essere rinnovata ogni cinque anni ma anche che debba esserlo ogni qualvolta
intervenga una modifica sostanziale delle operazioni di recupero.