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Modifica del ciclo di recupero: necessaria nuova comunicazione di inizio attività

08 febbraio 2010 

Quando si modifica il ciclo produttivo di recupero e trattamento dei rifiuti eseguito in procedura semplificata, la vecchia comunicazione di inizio attività è da considerarsi ormai superata ed è necessario che il gestore dell'attività la rinnovi informando preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi.

 

Così si esprime la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 773 del 11/01/2010.

La Corte chiarisce che il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della competente autorità.

 

 

In effetti, ricordiamo che l’art.216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dispone non solo che la comunicazione di inizio attività debba essere rinnovata ogni cinque anni ma anche che debba esserlo ogni qualvolta intervenga una modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

 

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