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05 Gennaio 2009
Per la gestione di impianti
di smaltimento e/o recupero di rifiuti di titolarità
di terzi gestori nessuno può iscriversi alla
categoria 6 dell’Albo gestori ambientali perché il decreto che doveva fissare
modalità e importi della garanzia
finanziaria richiesta non è stato ancora emanato. L’impossibilità di iscrizione nella
categoria 6 permane anche alla luce dell’attuale
quadro normativo.
A stabilirlo è il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori
ambientali che, con propria circolare
del 13 gennaio 2008, abroga la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 stabilendo che le
comunicazioni di conclusione positiva dell'istruttoria, effettuate ai sensi della suddetta circolare,
non sono efficaci e che le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non
accetteranno le domande di iscrizione nella
categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso.
Come ricordato dall’Albo, le iscrizioni effettuate ai sensi della previgente normativa, e quindi prive di fideiussione,
rimanevano valide ed efficaci fino alla
naturale scadenza. Di conseguenza, alcune imprese, quelle già iscritte,
sarebbero state gratificate da una inaspettata rendita di posizione; mentre
altre imprese, non potendo ottenere l'iscrizione, sarebbero state ingiustamente
escluse dalle attività oggetto dell’iscrizione stessa.
Per evitare distorsioni del mercato, il Comitato nazionale ritenne
opportuno consentire alle imprese interessate di proporre domanda di iscrizione
nella categoria 6 ed alle Sezioni
regionali e provinciali di espletare la
relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa e senza, ovviamente, procedere all'iscrizione.
Con la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 il Comitato nazionale
stabilì "al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori
del settore, … che la comunicazione
con la quale la
Sezione regionale dell'Albo dà notizia all'interessato della positiva conclusione dell'istruttoria sui requisiti
per l'iscrizione è da considerarsi efficace ai fini della
dimostrazione del possesso di tali requisiti per lo svolgimento dell'attività
in questione …".
La circolare del Comitato
nazionale, dunque si rese necessaria per la
presenza sul mercato di imprese regolarmente
iscritte ai sensi del D.M. 324/91 e per l'impossibilità di effettuare nuove iscrizioni
dopo l'entrata in vigore del D.M. 406/98.
Attualmente è venuta meno quella
disparità di trattamento che la
circolare n. 3563 del 4 luglio 2000 aveva voluto eliminare, in quanto le precedenti
autorizzazioni concesse quando ancora la
normativa non preveda la
fidejussione all’albo sono scadute e non possono essere rinnovate.
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