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Niente più iscrizioni in categoria 6 per la gestione di impianti di smaltimento

05 Gennaio 2009

Per la gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti di titolarità di terzi gestori nessuno può iscriversi alla categoria 6 dell’Albo gestori ambientali perché il decreto che doveva fissare modalità e importi della garanzia finanziaria richiesta non è stato ancora emanato. L’impossibilità di iscrizione nella categoria 6 permane anche alla luce dell’attuale quadro normativo.

 

A stabilirlo è il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, con propria circolare del 13 gennaio 2008, abroga la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 stabilendo che le comunicazioni di conclusione positiva dell'istruttoria, effettuate ai sensi della suddetta circolare, non sono efficaci e che le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso.

 

Come ricordato dall’Albo, le iscrizioni effettuate ai sensi della previgente normativa, e quindi prive di fideiussione, rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza. Di conseguenza, alcune imprese, quelle già iscritte, sarebbero state gratificate da una inaspettata rendita di posizione; mentre altre imprese, non potendo ottenere l'iscrizione, sarebbero state ingiustamente escluse dalle attività oggetto dell’iscrizione stessa.

 

Per evitare distorsioni del mercato, il Comitato nazionale ritenne opportuno consentire alle imprese interessate di proporre domanda di iscrizione nella categoria 6 ed alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa e senza, ovviamente, procedere all'iscrizione.

 

Con la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 il Comitato nazionale stabilì "al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori del settore, … che la comunicazione con la quale la Sezione regionale dell'Albo dà notizia all'interessato della positiva conclusione dell'istruttoria sui requisiti per l'iscrizione è da considerarsi efficace ai fini della dimostrazione del possesso di tali requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione …".

 

La circolare del Comitato nazionale, dunque si rese necessaria per la presenza sul mercato di imprese regolarmente iscritte ai sensi del D.M. 324/91 e per l'impossibilità di effettuare nuove iscrizioni dopo l'entrata in vigore del D.M. 406/98.

 

Attualmente è venuta meno quella disparità di trattamento che la circolare n. 3563 del 4 luglio 2000 aveva voluto eliminare, in quanto le precedenti autorizzazioni concesse quando ancora la normativa non preveda la fidejussione all’albo sono scadute e non possono essere rinnovate.

 
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