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Obbligato alla bonifica: responsabile o proprietario? Il TAR Toscana si esprime ancora

05 febbraio 2010

La sentenza n. 8 del 08/01/2010 del TAR TOSCANA, ritorna sull’importante questione che attiene alla responsabilità del proprietario o gestore del sito che non abbia apportato alcun contributo causale alla contaminazione.

In particolare il Tribunale chiarisce la differenza tra il responsabile dell’inquinamento e il proprietario dell’area inquinata, quanto alle conseguenze di cui ciascuno deve rispondere.

 

Secondo l’interpretazione normativa che al Collegio appare più logica e costituzionalmente orientata, il responsabile dell’inquinamento deve rispondere dell’intero costo delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale anche se poste in essere, in seguito alla sua inerzia, dal Comune o dalla Regione, anche se superano il valore del bene; mentre il costo che deve sopportare il proprietario incolpevole del sito non può che limitarsi al valore del bene stesso.

 

La sentenza sembra, dunque, confermare gli orientamenti ormai consolidatisi in giurisprudenza secondo i quali a carico di un soggetto non responsabile (anche solo sotto il profilo meramente oggettivo) del danno arrecato, possono configurarsi soltanto obblighi di portata contenuta, posto che deve escludersi nei confronti di un tale soggetto qualsiasi considerazione di natura punitiva.

 

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Leggi anche:

 

Il dovere di procedere alla bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento

 

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