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Obbligato alla bonifica: responsabile o proprietario? Il TAR Toscana si esprime ancora
05 febbraio 2010
La sentenza n. 8 del 08/01/2010 del TAR TOSCANA, ritorna
sull’importante questione che attiene alla responsabilità del proprietario o
gestore del sito che non abbia apportato alcun contributo causale alla
contaminazione.
In particolare il Tribunale chiarisce la differenza tra il responsabile dell’inquinamento e
il proprietario dell’area inquinata, quanto alle conseguenze di cui ciascuno
deve rispondere.
Secondo l’interpretazione normativa che al Collegio appare
più logica e costituzionalmente orientata, il responsabile dell’inquinamento deve
rispondere dell’intero costo delle operazioni necessarie alla messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale anche se poste in essere, in
seguito alla sua inerzia, dal Comune o dalla Regione, anche se superano il
valore del bene; mentre il costo che deve sopportare il proprietario
incolpevole del sito non può che limitarsi al valore del bene stesso.
La sentenza sembra, dunque, confermare gli
orientamenti ormai consolidatisi in giurisprudenza secondo i quali a carico di
un soggetto non responsabile (anche solo sotto il profilo meramente oggettivo)
del danno arrecato, possono configurarsi soltanto obblighi di portata
contenuta, posto che deve escludersi nei confronti di un tale soggetto
qualsiasi considerazione di natura punitiva.