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30 Luglio 2008
La più corretta
interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244 e
252 del D.lgs. n. 152/2006 depone nel senso che una cosa è l’adozione delle
ordinanze di cui all’art. 244 (ipotesi che contempla
presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze amministrative
di specie), altra cosa è il complesso delle procedure operative ed
amministrative di cui agli artt. 242 e 252 (ipotesi che contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse competenze
amministrative). Ne consegue che, attesa l’indubbia distinzione fra le
discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai presupposti
applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti che esse
disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l’argomento volto ad
affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la
competenza all’adozione delle ordinanze ex art. 244 risulterebbe devoluta al
Ministero dell’Ambiente.
Al contrario, la
disposizione di cui all’art. 252 (con previsione di valenza derogatoria la quale, in applicazione di generali principi, non
può essere fatta oggetto di interpretazione estensiva) stabilisce che la competenza ministeriale all’adozione dei
provvedimenti rientranti nel campo di operatività del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152 risulti limitata alle
sole procedure di bonifica (di cui al comma 1, lettera p) dell’art. 240 del
‘Codice’) e non anche all’adozione delle ordinanze di cui all’art. 244. Pres. Ravalli,
Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di
Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri
(n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372
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