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Ordinanze per i siti di interesse nazionale
30 Luglio 2008

La più corretta interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244 e 252 del D.lgs. n. 152/2006 depone nel senso che una cosa è l’adozione delle ordinanze di cui all’art. 244 (ipotesi che contempla presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze amministrative di specie), altra cosa è il complesso delle procedure operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e 252 (ipotesi che contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse competenze amministrative). Ne consegue che, attesa l’indubbia distinzione fra le discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai presupposti applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti che esse disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l’argomento volto ad affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la competenza all’adozione delle ordinanze ex art. 244 risulterebbe devoluta al Ministero dell’Ambiente.

 

 

Al contrario, la disposizione di cui all’art. 252 (con previsione di valenza derogatoria la quale, in applicazione di generali principi, non può essere fatta oggetto di interpretazione estensiva) stabilisce che la competenza ministeriale all’adozione dei provvedimenti rientranti nel campo di operatività del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152 risulti limitata alle sole procedure di bonifica (di cui al comma 1, lettera p) dell’art. 240 del ‘Codice’) e non anche all’adozione delle ordinanze di cui all’art. 244. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372

 
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