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Ordine al proprietario di presentazione del progetto di bonifica: legittimo |
18 Luglio 2008
Il naturale destinatario dell’ordine di
presentazione di un progetto di bonifica non può che essere il proprietario
del terreno.
Questa la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 1951 del 7 luglio
2008.
Un Sindaco, con propria ordinanza, preso
atto dell’interramento di rifiuti speciali, costituiti da inerti provenienti da
demolizione, scavi e movimento terra, nel terreno di proprietà del ricorrente,
aveva ordinato ad un privato proprietario del terreno, in considerazione
dell’esistenza di una situazione di pericolo per la golena del fiume Piave, di
provvedere alla presentazione di un progetto di bonifica.
Sul
ricorso proposto dal privato contro il comune per l’annullamento dell’ordinanza
del sindaco, il tribunale amministrativo ha condannato il ricorrente, stabilendo che
il destinatrio dell’ordine non poteva che essere il proprietario del terreno dove
insistono i rifiuti, non essendone revocabile in dubbio la
natura ripristinatoria e non sanzionatoria.
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