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Per l’accusa di danneggiamento acque non basta l’analisi microbiologica |
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07 Ottobre 2008
In tema di inquinamento di
corsi d'acqua il giudice non può fondare un giudizio di responsabilità sulla sola
base di analisi microbiologiche che attestano un grave inquinamento senza nulla affermare sull'elemento psicologico del reato,
oltre che sull'esistenza di un danno strutturale dei corsi d’acqua medesimi.
La Cassazione (sentenza 29
luglio 2008, n. 31485) precisa, infatti, che le analisi chimico-biologiche possono
provare l'elemento oggettivo del reato, costituito dal deterioramento del bene
a scapito della sua funzionalità, ma
non possono dimostrare l'elemento soggettivo che consiste invece nella volontà di distruggere o rendere inutilizzabile
il bene.
Tale elemento è necessario a
configurare il reato di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 del Codice
Penale.
Ai fini della ravvisabilità del dolo nel delitto di
danneggiamento, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di nuocere,
occorre tuttavia la coscienza e
volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui.
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