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Per l’accusa di danneggiamento acque non basta l’analisi microbiologica

07 Ottobre 2008

In tema di inquinamento di corsi d'acqua il giudice non può fondare un giudizio di responsabilità sulla sola base di analisi microbiologiche che attestano un grave inquinamento senza nulla affermare sull'elemento psicologico del reato, oltre che sull'esistenza di un danno strutturale dei corsi d’acqua medesimi.

 

 

La Cassazione (sentenza 29 luglio 2008, n. 31485) precisa, infatti, che le analisi chimico-biologiche possono provare l'elemento oggettivo del reato, costituito dal deterioramento del bene a scapito della sua funzionalità, ma non possono dimostrare l'elemento soggettivo che consiste invece nella volontà di distruggere o rendere inutilizzabile il bene.

 

Tale elemento è necessario a configurare il reato di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 del Codice Penale.

Ai fini della ravvisabilità del dolo nel delitto di danneggiamento, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di nuocere, occorre tuttavia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui.

 

 
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