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Procedure semplificate per recupero rifiuti: l’impresa deve essere già in regola

17 luglio 2009

Un impianto che comunica l’inizio di un’attività di recupero di rifiuti o fa istanza di rinnovo, in procedura semplificata, può procedere solo se è in regola con tutti i presupposti e le condizioni imposte dalla legge e se non interviene espresso diniego decorsi i termini previsti.

 

Il TAR Lombardia, con sentenza 3946/2009, chiarisce che:

  • l’attività può essere intrapresa decorsi 90 gg dalla comunicazione d'inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
  • entro tale termine la Provincia verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
  • qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di legge, dispone il divieto d’inizio.

 

Il giudice osserva che, benché non sia espressamente detto, la procedura è quella del silenzio – assenso, salvo intervenga diniego espresso.

 

In particolare nella sentenza viene chiarito che il presupposto perché s'instauri efficacemente la procedura e si formi il silenzio - assenso è che il sito, in cui s'intende effettuare l'attività di smaltimento, sia a disposizione del richiedente e che non si tratti d'impianto per l'uso del quale è già stato autorizzato altro soggetto.

 

In tal caso, la Provincia è legittimata a disporre il diniego dell’istanza di rinnovo dell’attività di recupero di rifiuti e, al provvedimento di non accoglimento, consegue automaticamente (e legittimamente) il divieto di svolgimento dell’attività e la cancellazione della ditta dal registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti.

 

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