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15 gennaio 2010
E’ entrato in vigore il 14
gennaio scorso il D.M. 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
ai sensi dell’articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e
dell’articolo 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009”.
Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sarà gestito
dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e sostituirà gradualmente,
con tecnologie informatiche, l'attuale sistema cartaceo basato su registri,
formulari e MUD. Tutti i soggetti coinvolti dovranno obbigatoriamente aderirvi, a partire dai produttori fino ai destinatari finali (smaltitori e recuperatori).
Le nuove modalità di registrazione dei rifiuti
Gli utenti del SISTRI accederanno ad un sistema informatico
e tramite apposite schede inseriranno i dati dei rifiuti (quantitativi e
qualitativi) con le stesse modalità e la stessa tempistica previste dalla
attuale legislazione (D.Lgs. 152/2006).
Le imprese obbligate sono tenute
ad iscriversi al sistema e a dotarsi di una chiavetta token usb, necessaria per
ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda dedicato al
trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso
dell'automezzo, da installare, a cura di officine autorizzate dal Ministero, a
bordo di ogni automezzo che effettua il trasporto di rifiuti. Ciascun
dispositivo USB contiene: l’identificativo utente (username), la password per
l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice
di sblocco personale (PUK).
Gli impianti di discarica, inoltre, per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti, devono dotarsi di apparecchiature idonee, la cui installazione e manutenzione sarà riservata al
personale del Sistri.
Chi deve aderire, quali i tempi di iscrizione e tempi di operatività del sistema:
E’ previsto un ordine di
gradualità temporale.
Il I Gruppo di utenti, ovvero:
- i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del
DLgs 152/06) con più di cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,
artigianali e attività di recupero e smaltimento con più di cinquanta
dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari;
- i consorzi istituiti per
il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese di cui
all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- in
caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale
e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- in
caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e
gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli
impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria
o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
deve iscriversi al SISTRI entro 45 giorni dalla data di entrata
in vigore del Decreto, ovvero entro il 28/02/2010. Per questo I gruppo il SISTRI
sarà operativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero
entro il 13/07/2010.
Il II Gruppo di utenti, ovvero:
- le imprese ed enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui
all'articolo 212, comma 8, del DLgs 152/06) che hanno fino a cinquanta
dipendenti;
- le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali, artigianali e attività di recupero e smaltimento che hanno tra i
cinquanta e gli undici dipendenti;
deve iscriversi al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla
data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 13 febbraio al 30 marzo 2010.
Per questo II gruppo il SISTRI sarà operativo entro 210 giorni dall’entrata in
vigore del decreto, ovvero entro il 12/08/2010.
Oltre alle categorie di soggetti tenuti a comunicare le quantità
e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività
attraverso il SISTRI, l'articolo 1 del Decreto ministeriale individua anche le
categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI, ovvero:
- le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di
dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che
producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere
c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Questo terzo gruppo può aderire al SISTRI a decorrere dal 210mo
giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto, cioè dal 12/08/2010.
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