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Responsabilità dell’ARPA per illecita gestione dei rifiuti |
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10 marzo 2011
Il funzionario ARPA, in quanto pubblico ufficiale preposto al controllo e
alla vigilanza ambientale, qualora venga a conoscenza della esistenza di
rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, assume una
posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive, rinvenendosi l'esistenza di un
obbligo giuridico a carico dello stesso nella norma di cui all'art. 196 del
D.Lgs. 152/2006.
Così ha puntualizzato la Cassazione Penale
n. 3634/11.
Nella fattispecie i
funzionari dell’ARPA, pur consapevoli dell’esistenza di rifiuti ospedalieri sul
sito da bonificare, non effettuavano alcun controllo sostanziale sulle
operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto e quindi, di conseguenza, non
impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendo anzi il
conferimento con il codice CER errato in discarica non autorizzata.
L'A.R.P.A., invece, per
ruolo suo proprio è preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività
tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca
e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni
analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
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