|
07 Ottobre 2008
Il Tar Basilicata, con la sentenza n. 388/2008 ha stabilito che è
illegittima una ordinanza con la
quale è stato ingiunto all’Anas lo sgombero dei rifiuti abbandonati sotto un viadotto
che sia stata adottata dal Sindaco e non già dal competente dirigente dell’ente
locale.
Nel Febbraio del 2007 il
Comando della Stazione di Latronico
del Corpo Forestale dello Stato segnalava
al Comune la presenza sotto il
viadotto Ischia 1 della Fondovalle Sinnica,
una discarica abusiva di materiale, depositato da ignoti, proveniente da demolizioni:
calcinacci, eternit (presumibilmente cemento-amianto).
Il Sindaco ordinava
all’ANAS di Potenza di provvedere alla
caratterizzazione del materiale in questione, al fine di verificare la presenza nei rifiuti di fibre di amianto o altri
componenti pericolosi ed inquinanti e di effettuare lo smaltimento degli stessi, nonché provvedere
alla bonifica e messa in sicurezza
dell’area.
Tale Ordinanza Sindacale è stata impugnata dall’ANAS S.p.A. ed il
ricorso è stato accolto per vizio di incompetenza relativa
del Sindaco. Infatti ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Tuel “l’adozione
di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto
previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54”.
|