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Scarichi idrici industriali: modifica alle sanzioni
26 agosto 2009
Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ha approvato un disegno di legge che modifica la disciplina sanzionatoria
in tema di scarico di acque reflue industriali prevista dall'articolo 137,
comma 5, del Codice dell'ambiente.
Ricordiamo che l'articolo
137, comma 5, del Codice dell'ambiente recita:
"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella
tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi
fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000
euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute
nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda
da 6.000 euro a 120.000 euro".
"La modifica prevista dal
disegno di legge riconduce l'ambito della sanzione penale alle sole
ipotesi di violazione collegate al superamento dei limiti per le sostanze
indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del Codice, mantenendo la sanzione
amministrativa per le rimanenti violazioni. L’attuale formulazione
genera, in particolare, una pericolosa confusione in ordine alla sanzione
applicabile, amministrativa, ex articolo 133, o penale, ex articolo 137, comma
5, nell’ipotesi di superamento dei limiti di emissione stabiliti dall’allegato
5, tabelle 3 e 4, alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Segnatamente, risulta controverso se alle predette violazioni si applichi o
meno quanto stabilito nel successivo inciso, che circoscrive l’applicazionedella
sanzione penale alle sole sostanze pericolose indicate nella tabella 5
dell’allegato 5 della medesima parte del codice dell’ambiente. Ciò premesso, la
modifica introdotta con il presente emendamento, restituendo alla norma l’originaria
chiarezza espositiva, tende a ricondurre correttamente l’ambito della sanzione
penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella
tabella 5 dell’allegato 5).
Ricondurre la sanzione penale alla violazione dei
soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto
restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame ma
conferma anche un’impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal
1999.
Viene
così risolto il problema connesso a un recente orientamento giurisprudenziale,
sia pure minoritario, derivante dall'interpretazione di tale norma in ordine
alla sanzione applicabile, la cui formulazione aveva generato incertezza".
(Tratto
dal COMUNICATO ALLA PRESIDENZA DEL 5 AGOSTO 2009).
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