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Scarichi idrici industriali: modifica alle sanzioni

26 agosto 2009

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato un disegno di legge che modifica la disciplina sanzionatoria in tema di scarico di acque reflue industriali prevista dall'articolo 137, comma 5, del Codice dell'ambiente.

 

Ricordiamo che l'articolo 137, comma 5, del Codice dell'ambiente recita:

 

"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province  autonome o dall'Autorità competente a norma  dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro".

 

"La modifica prevista dal disegno di legge riconduce l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione collegate al superamento dei limiti per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del Codice, mantenendo la sanzione amministrativa per le rimanenti violazioni. L’attuale formulazione genera, in particolare, una pericolosa confusione in ordine alla sanzione applicabile, amministrativa, ex articolo 133, o penale, ex articolo 137, comma 5, nell’ipotesi di superamento dei limiti di emissione stabiliti dall’allegato 5, tabelle 3 e 4, alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Segnatamente, risulta controverso se alle predette violazioni si applichi o meno quanto stabilito nel successivo inciso, che circoscrive l’applicazione della sanzione penale alle sole sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 della medesima parte del codice dell’ambiente. Ciò premesso, la modifica introdotta con il presente emendamento, restituendo alla norma l’originaria chiarezza espositiva, tende a ricondurre correttamente l’ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5).

 

Ricondurre la sanzione penale alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame ma conferma anche un’impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal 1999.

Viene così risolto il problema connesso a un recente orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, derivante dall'interpretazione di tale norma in ordine alla sanzione applicabile, la cui formulazione aveva generato incertezza".

 

 

(Tratto dal COMUNICATO ALLA PRESIDENZA DEL 5 AGOSTO 2009).

 

 

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