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Se il rifiuto si trasforma, cambia anche il codice Cer |
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24 Luglio 2008
Se un rifiuto
viene lavorato ed all’esito della lavorazione
risulta trasformato, anche il codice CER deve cambiare ove all’esito della trasformazione il prodotto ottenuto debba ancora
mantenere la qualifica di rifiuto. E’
quanto afferma la sentenza 9 luglio
2008, n. 27989.
La stessa
sentenza afferma inoltre che il trasportatore di quest'ultimo rifiuto, diverso
da quello originario dal quale è derivato, deve essere espressamente
autorizzato, non essendo invece sufficiente l'autorizzazione al trasporto del
rifiuto “madre”.
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