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16 Febbraio 2009
La
Legge 30 dicembre 2008 n. 205
ha disposto semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese agricole, stabilendo che all'art. 193 del Dlgs 152/06, dopo il comma 4, sia inserito il
comma 4-bis che così recita:
«4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a),
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata
una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la
quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
Inoltre
all'articolo 212, comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Non e' comunque
richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come
definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata
una convenzione».
Con
le modifiche introdotte da questa legge viene in pratica incentivato il
conferimento dei rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta, tramite
convenzione. Infatti, in questo caso, non sussiste l'obbligo di compilazione del formulario,
purché tali rifiuti non eccedano la
quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri e non è più richiesta
l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti.
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