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Semplificazioni per le imprese agricole nella gestione dei rifiuti

16 Febbraio 2009

La Legge 30 dicembre 2008 n. 205 ha disposto semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole, stabilendo che all'art. 193 del Dlgs 152/06, dopo il comma 4, sia inserito il comma 4-bis che così recita:

 

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;

 

Inoltre all'articolo 212, comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

Con le modifiche introdotte da questa legge viene in pratica incentivato il conferimento dei rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta, tramite convenzione. Infatti, in questo caso, non sussiste l'obbligo di compilazione del formulario, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri e non è più richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti.

 

 

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