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Sette mesi per preregistrare le sostanze chimiche
16 Luglio 2008

Il primo giugno 2007 è entrato in vigore Reach, Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione di alcuni tipi di uso delle sostanze pericolose, ma la scadenza del 1° giugno 2008 è il primo momento di inizio dell'iter di «registrazione», che è uno dei momenti essenziali dell'applicazione del Regolamento.

 

 

Cos'è Reach?
Reach è un regolamento dell'Ue che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Dal 1° giugno 2008 è scattata la fase operativa del Regolamento Reach. Si stima che circa 30.000 sostanze chimiche attualmente in uso (ad es. acidi, metalli, solventi, tensioattivi, colle) devono essere preregistrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. La registrazione preliminare, che è gratuita, costituisce la prima fase di un processo, della durata di 11 anni, volto a inserire le sostanze attualmente presenti sul mercato comunitario in questo nuovo sistema, e consente di beneficiare di termini di registrazione più lunghi fino allo scadere del relativo termine di registrazione.
Tale termine varia in funzione del tonnellaggio. La registrazione (vera e propria) di una sostanza prevede:

  • compilazione e valutazione delle proprietà relative alla pericolosità della sostanza, nonché condizioni del suo utilizzo sicuro;
  • presentazione di queste informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa)
  • pagamento della relativa tassa di registrazione.


Tali obblighi si riferiscono ad aziende che svolgano una delle seguenti attività:

  • fabbricazione di sostanze (comprese sostanze intermedie isolate) all'interno della Ue in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata l'anno.
  • Importazione di sostanze (per es. tinture, polimeri) in quanto tali o come componenti di un preparato (per es. vernici, lubrificanti), in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata l'anno, da paesi terzi.
  • Importazione di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate e presenti in tali articoli in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata l'anno.


Inoltre, per poter validamente continuare a produrre ed importare sostanze con alta capacità di bioaccumulo e tossiche dovranno essere effettuati test, i cui esiti dovranno essere comunicati alla Ue tra settembre 2008 e novembre 2008. È quanto prevedono i due regolamenti: 465/2008 e 466/2008 che stabiliscono il calendario in base al quale (sostanza per sostanza), produttori ed importatori devono effettuare prove di pericolosità e fornire all'Esecutivo Ue i relativi risultati.
Gli obblighi riguardano sia i produttori di sostanze in quanto tali che contenute in miscele o rilasciate da articoli (esempio cartuccia di toner che contiene inchiostro, diffusore di fragranze, carta patinata, giocattoli profumati ecc...). A differenza di quanto previsto precedentemente dalla Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, Reach non esclude i cosmetici.
Lo scopo è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.
L'obbligo sarà quello di immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno all'uomo e all'ambiente. Infatti, uno dei principali obiettivi del nuovo sistema che sarà istituito dal presente regolamento è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.
Entro il 1° gennaio 2009 sarà pubblicato sul sito web dell'Echa un elenco di tutte le sostanze preregistrate. Le informazioni relative alla preregistrazione costituiscono la base per la creazione di un Sief (Substance Information Exchange Forum) in cui condividere informazioni fra fabbricanti e importatori delle stesse sostanze e per raggiungere un accordo sulla loro classificazione ed etichettatura. Un Sief può includere la partecipazione di utilizzatori a valle e di altri soggetti interessati in possesso di informazioni sulla sostanza.

Cosa devono fare gli utilizzatori a valle?
Per far sì che siano noti tutti gli usi delle sostanze gli utilizzatori dovrebbero comunicare ai fornitori l'uso che fanno delle sostanze che acquistano.
Successivamente dovranno:

  • controllare che le sostanze vengano registrate anche per il proprio uso
  • se l'uso proprio non è contemplato fra quelli della registrazione valutare se costruire uno scenario di esposizione.

 

Fonte: Arpat, Dipartimento di Firenze

 

 
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