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16 Luglio 2008
Il primo giugno 2007 è
entrato in vigore Reach, Regolamento europeo concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione di alcuni tipi di uso delle
sostanze pericolose, ma la scadenza del 1° giugno 2008 è il primo momento di
inizio dell'iter di «registrazione», che è uno dei momenti essenziali
dell'applicazione del Regolamento.
Cos'è Reach?
Reach è un regolamento dell'Ue che impone ai fabbricanti e agli importatori di
sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le
sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Dal 1° giugno
2008 è scattata la fase operativa del Regolamento Reach. Si stima che circa
30.000 sostanze chimiche attualmente in uso (ad es. acidi, metalli, solventi,
tensioattivi, colle) devono essere preregistrate presso l'Agenzia europea per
le sostanze chimiche (Echa) tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. La
registrazione preliminare, che è gratuita, costituisce la prima fase di un
processo, della durata di 11 anni, volto a inserire le sostanze attualmente
presenti sul mercato comunitario in questo nuovo sistema, e consente di
beneficiare di termini di registrazione più lunghi fino allo scadere del
relativo termine di registrazione.
Tale termine varia in funzione del tonnellaggio. La registrazione (vera e
propria) di una sostanza prevede:
- compilazione e valutazione delle proprietà relative alla pericolosità della
sostanza, nonché condizioni del suo utilizzo sicuro;
- presentazione di queste informazioni all'Agenzia europea per le sostanze
chimiche (Echa)
- pagamento della relativa tassa di registrazione.
Tali obblighi si riferiscono ad aziende che svolgano una delle seguenti
attività:
- fabbricazione di sostanze (comprese sostanze intermedie isolate) all'interno
della Ue in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata l'anno.
- Importazione di sostanze (per es. tinture, polimeri) in quanto tali o come
componenti di un preparato (per es. vernici, lubrificanti), in quantitativi
pari o superiori a 1 tonnellata l'anno, da paesi terzi.
- Importazione di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate e
presenti in tali articoli in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
l'anno.
Inoltre, per poter validamente continuare a produrre ed importare sostanze con
alta capacità di bioaccumulo e tossiche dovranno essere effettuati test, i cui
esiti dovranno essere comunicati alla Ue tra settembre 2008 e novembre 2008. È
quanto prevedono i due regolamenti: 465/2008 e 466/2008 che stabiliscono il
calendario in base al quale (sostanza per sostanza), produttori ed importatori
devono effettuare prove di pericolosità e fornire all'Esecutivo Ue i relativi
risultati.
Gli obblighi riguardano sia i produttori di sostanze in quanto tali che
contenute in miscele o rilasciate da articoli (esempio cartuccia di toner che
contiene inchiostro, diffusore di fragranze, carta patinata, giocattoli
profumati ecc...). A differenza di quanto previsto precedentemente dalla
Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, imballaggio ed
etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, Reach non esclude i
cosmetici.
Lo scopo è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute
umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la
valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera
circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la
competitività e l'innovazione.
L'obbligo sarà quello di immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non
arrecano danno all'uomo e all'ambiente. Infatti, uno dei principali obiettivi
del nuovo sistema che sarà istituito dal presente regolamento è quello di
incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione a termine delle
sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno
pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.
Entro il 1° gennaio 2009 sarà pubblicato sul sito web dell'Echa un elenco di
tutte le sostanze preregistrate. Le informazioni relative alla preregistrazione
costituiscono la base per la creazione di un Sief (Substance Information
Exchange Forum) in cui condividere informazioni fra fabbricanti e importatori
delle stesse sostanze e per raggiungere un accordo sulla loro classificazione
ed etichettatura. Un Sief può includere la partecipazione di utilizzatori a
valle e di altri soggetti interessati in possesso di informazioni sulla
sostanza.
Cosa devono fare gli utilizzatori a valle?
Per far sì che siano noti tutti gli usi delle sostanze gli utilizzatori
dovrebbero comunicare ai fornitori l'uso che fanno delle sostanze che
acquistano.
Successivamente dovranno:
- controllare che le sostanze vengano registrate anche per il proprio uso
- se l'uso proprio non è contemplato fra quelli della registrazione valutare se
costruire uno scenario di esposizione.
Fonte: Arpat, Dipartimento di Firenze
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