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24 Marzo 2009
La Corte di
Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 10711 del 11/03/2009, che solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava, nella
misura in cui restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa
pulitura, non sono rifiuti.
Sulla base dell’articolo 185 lettera d) del DLgs 152/2006,
gli inerti provenienti dalla cava, invece, esulando dal ciclo estrattivo, sono da considerarsi
rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica deve avvenire secondo le regole della
disciplina relativa.
L’esclusione
prevista, dunque, dall'art. 185, trattandosi di una eccezione alla regola,
deve essere letta e applicata con molta cautela,
poiché la deroga è valida solo per i
prodotti derivanti dalla attività
estrattiva e non per quelli derivanti dalla lavorazione successiva dei materiali.
Leggi anche:
Il limo che deriva dalla pulitura del materiale di cava non è rifiuto
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