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Spetta all’imputato dimostrare che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti
17 Novembre 2008

La nozione di terre e rocce da scavo costituisce un'eccezione alla disciplina sui rifiuti pertanto grava sull'imputato l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga.

Abbiamo già affrontato l’argomento in un nostro articolo (Terre e rocce da scavo: rifiuti o non rifiuti?). Le terre e rocce da scavo possono derogare alla normativa sui rifiuti solo se utilizzate nel rispetto della disciplina fissata dall’articolo 186 del Dlgs 152/2006.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1 ottobre 2008, n. 37280, precisa che, in quanto la norma costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto e quindi, indirettamente, configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti, l’onere di provare le condizioni positive per l’applicabilità della deroga grava sull’imputato.

Peraltro, in ogni caso, precisa la cassazione, le terre e rocce da scavo vanno tenute ben distinte dagli inerti di demolizione, e tale distinzione si basa sulla circostanza che le prime hanno per oggetto il terreno, mentre le seconde hanno per oggetto un edificio o comunque un manufatto costruito dall'uomo.

 
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