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Spetta all’imputato dimostrare che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti |
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17 Novembre 2008
La nozione di terre e rocce da scavo costituisce
un'eccezione alla disciplina sui
rifiuti pertanto grava sull'imputato l'onere della
prova dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga.
Abbiamo già affrontato
l’argomento in un nostro articolo (Terre
e rocce da scavo: rifiuti o non rifiuti?). Le terre e rocce da scavo
possono derogare alla
normativa sui rifiuti solo se utilizzate nel rispetto della
disciplina fissata dall’articolo 186 del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione, con la sentenza
1 ottobre 2008, n. 37280, precisa che, in quanto la
norma costituisce direttamente una deroga alla
nozione di rifiuto e quindi, indirettamente, configura una causa di esclusione
della
punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti,
l’onere di provare le condizioni positive per l’applicabilità della
deroga grava sull’imputato.
Peraltro, in ogni caso,
precisa la
cassazione, le terre e rocce da scavo vanno tenute ben distinte dagli inerti di
demolizione, e tale distinzione si basa sulla
circostanza che le prime hanno per oggetto il terreno, mentre le seconde hanno
per oggetto un edificio o comunque un manufatto costruito dall'uomo.
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