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Terre e rocce da scavo: ancora semplificazioni con la legge 13/2009

20 Marzo 2009

La legge n. 13/09, di conversione al decreto legge n. 208/08, con l’art. 8-ter, ha introdotto due integrazioni all’art. 186 del Dlgs 152/06:

1) il comma 7-bis relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo

2) il comma 7-ter relativo ai materiali derivanti dalla estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.

 

Ricordiamo che, in base al codice dell’ambiente, terre e rocce derivanti dallo scavo di gallerie e residui della lavorazione della pietra destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non sono considerati rifiuti quando, anche se contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivate dall’attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati senza trasformazioni preliminari, secondo un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o approvato dall’autorità amministrativa competente.

 

Ora, con il comma 7-bis che viene aggiunto all’art. 186, viene disposto che:

«7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica

 

Il comma 7-ter stabilisce:

7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».

 

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