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20 Marzo 2009
La legge n. 13/09, di
conversione al decreto legge n. 208/08, con l’art. 8-ter, ha introdotto due
integrazioni all’art. 186 del Dlgs 152/06:
1) il comma 7-bis relativo alla
gestione delle terre e rocce da scavo
2) il comma 7-ter relativo
ai materiali derivanti dalla
estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.
Ricordiamo
che, in base al codice dell’ambiente, terre e rocce derivanti dallo scavo di
gallerie e residui della lavorazione della
pietra destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non sono
considerati rifiuti quando, anche se contaminate durante il ciclo produttivo da
sostanze inquinanti derivate dall’attività di escavazione, perforazione e
costruzione, siano utilizzati senza trasformazioni preliminari, secondo un
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o approvato
dall’autorità amministrativa competente.
Ora,
con il comma 7-bis che viene aggiunto all’art. 186, viene disposto che:
«7
-bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di
miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi
devono garantire, nella loro
realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a)
un miglioramento della qualità della copertura arborea o della
funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla
raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione
paesaggistica
Il comma 7-ter stabilisce:
7-ter.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti
dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla
disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i
residui delle attività di lavorazione
di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o
reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di
recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti
presenti, previsti nell’Allegato 5 alla
parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della
sostanza o dell’oggetto».
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