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10 Luglio 2009
Il Sindaco,
quale ufficiale di Governo, ha competenza in materia di sicurezza e ordine
pubblico, potendo emanare quegli atti che, in tale ambito, gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti e
potendo disporre con ordinanza le operazioni necessarie “per procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Così
ha chiarito il T.A.R. PIEMONTE, con sentenza n. 1684 del 12/06/2009, in merito
ad un’ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti prodotti da un'attività di
tiro a volo, e segnatamente “dei residui di piombo, dei frammenti di piattelli,
delle borre, e di ogni altro rifiuto presente”.
Il
Tribunale ha ritenuto che non ci sia alcun dubbio sul fatto che ordinare la pulizia dei terreni interessati da tale attività,
“comunque interessati dalla
dispersione di materiale”, con conseguente “raccolta e smaltimento secondo i
disposti della normativa di Legge
vigente”, costituisce espressione, per l’appunto, del potere del sindaco, il
cui atto si posiziona nel crocevia tra le materie della
sicurezza e dell’ordine pubblico, da un lato,
e della rimozione e smaltimento di
rifiuti, dall’altro lato.
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