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Tiro a volo: il Sindaco può ordinare la rimozione rifiuti

10 Luglio 2009

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha competenza in materia di sicurezza e ordine pubblico, potendo emanare quegli atti che, in tale ambito, gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti e potendo disporre con ordinanza le operazioni necessarie “per procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.

 

Così ha chiarito il T.A.R. PIEMONTE, con sentenza n. 1684 del 12/06/2009, in merito ad un’ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti prodotti da un'attività di tiro a volo, e segnatamente “dei residui di piombo, dei frammenti di piattelli, delle borre, e di ogni altro rifiuto presente”.

 

Il Tribunale ha ritenuto che non ci sia alcun dubbio sul fatto che ordinare la pulizia dei terreni interessati da tale attività, “comunque interessati dalla dispersione di materiale”, con conseguente “raccolta e smaltimento secondo i disposti della normativa di Legge vigente”, costituisce espressione, per l’appunto, del potere del sindaco, il cui atto si posiziona nel crocevia tra le materie della sicurezza e dell’ordine pubblico, da un lato, e della rimozione e smaltimento di rifiuti, dall’altro lato.

 

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