Il nuovo D.M. 22 ottobre 2008 reca semplificazione degli adempimenti
amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto
legislativo n. 152/2006, in materia
di raccolta e trasporto di cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di
nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei
rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti
sostanze pericolose).
Raccolta e trasporto di tali rifiuti possono essere effettuati con
modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al
recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i
rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci
R2, R3, R4, R5, R6 e R9.
Le
semplificazioni riguardano:
a) il
formulario di identificazione che
può essere validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al DPR
472/1996, purche' la consegna
avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di
recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
b) l’utilizzo di imballi tipo eco box non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei
ad impedire la dispersione di
liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm
e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
c) l'iscrizione in via semplificata per i soggetti che effettuano il
trasporto dei rifiuti per conto terzi in via non principale ed in misura non
superiore ai 30 kg
giornalieri (semplificazione, quest'ultima, allargata
anche ai trasportatori di toner pericolosi).
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