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Trasporto Rifiuti in procedura semplificata: sufficiente l’iscrizione in procedura ordinaria

30 Dicembre 2008

Chi risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate senza dover iscriversi secondo la procedura semplificata, purché i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio ed i rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura ordinaria.

 

Questa la conferma del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6064 del 09/12/2008, alla luce della disciplina recata dall’art. 212, commi 5, 18 e 20, del D.lgs. n. 152/2006.

E’ stato così respinto il ricorso proposto da una ditta, avverso gli atti di gara nella parte in cui era stata disposta l’ammissione alla procedura e la successiva aggiudicazione dell’appalto ad un consorzio della citta di Melfi.

La ditta ricorrente deduceva la violazione del D.M. n. 406 del 28/04/1998 e dell’art. 212 del D.L.vo n. 152 del 2006, sostenendo che il Consorzio non possedeva l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta dal bando di gara, sicché sarebbe stato ammesso illegittimamente alla procedura selettiva. Secondo l’appellante, la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto l’iscrizione nella categoria 2 equivalente a quella nella categoria 4, posseduta dal consorzio aggiudicatario.

 

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato, in virtù di quanto si evince dall’art. 212 del DLgs 152/06,

 

comma 5: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti”,

 

comma 18: “Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente…”,

 

e comma 20: “Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall’obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte”.

 

Con riferimento al comma 20, si ricorda che l’Albo Gestori Ambientali, nel chiarire i limiti dell'iscrizione alle categorie 2 e 3 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo), si era già espresso con propria circolare n.1555 , ritenendo possibile per un’impresa iscritta con procedura ordinaria trasportare i rifiuti anche fino ad impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata; e non ritenendo ammissibile l’inverso.

 

 
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