|
30 Dicembre 2008
Chi
risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie
può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle
procedure semplificate senza dover iscriversi secondo la
procedura semplificata, purché i rifiuti siano effettivamente avviati al
recupero ed al riciclaggio ed i
rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della
stessa categoria, classe e tipologia
di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la
procedura ordinaria.
Questa la
conferma del Consiglio di Stato con la
sentenza n. 6064 del 09/12/2008, alla luce della disciplina recata dall’art. 212, commi 5, 18 e
20, del D.lgs. n. 152/2006.
E’
stato così respinto il ricorso proposto da una ditta, avverso gli atti di gara
nella parte in cui era stata
disposta l’ammissione alla procedura
e la successiva aggiudicazione
dell’appalto ad un consorzio della
citta di Melfi.
La
ditta ricorrente deduceva la violazione del D.M. n. 406 del 28/04/1998 e dell’art.
212 del D.L.vo n. 152 del 2006, sostenendo che il Consorzio non possedeva l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella
categoria 2 classe E, richiesta dal
bando di gara, sicché sarebbe stato ammesso illegittimamente alla procedura selettiva. Secondo l’appellante, la
stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto l’iscrizione nella categoria 2 equivalente a quella nella
categoria 4, posseduta dal consorzio aggiudicatario.
Il
Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato, in virtù di quanto si evince
dall’art. 212 del DLgs 152/06,
comma 5: “L’iscrizione
all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,
nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti”,
comma 18: “Le imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell’art. 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese
che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio
1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono
iscritte all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente…”,
e comma 20: “Le imprese
iscritte all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate
dall’obbligo della
comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell’attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art 216
ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta
variazioni della
categoria, della
classe
e della
tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte”.
Con riferimento al comma 20, si
ricorda che l’Albo Gestori Ambientali, nel chiarire i limiti dell'iscrizione
alle categorie 2 e 3 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero
in modo effettivo ed oggettivo), si era già espresso con propria circolare
n.1555 ,
ritenendo possibile per un’impresa iscritta con procedura ordinaria trasportare
i rifiuti anche fino ad impianti che effettuano le operazioni di recupero in
procedura semplificata; e non ritenendo ammissibile l’inverso.
|