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Trasporto abusivo rifiuti: reato anche senza organizzazione imprenditoriale

21 gennaio 2010

In tema di trasporto illecito di rifiuti, affinchè sussista il reato non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo.

 

Nella fattispecie il Tribunale di S. Maria C.V non convalidava l'arresto di un soggetto che era stato colto nella flagranza del reato di cui all'art, 6 lett. d) D.L. 172/08, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania…”.

 

Il PM presso il Tribunale di S. Maria C.V. proponeva ricorso per Cassazione esponendo che la decisione impugnata era errata in diritto, poiché ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 - contrariamente da quanto affermato dal Tribunale - non era necessario che il trasporto illecito fosse effettuato nell'ambito di attività imprenditoriale.

 

La Cassazione, con sentenza n. 79 del 07/01/2010, accoglie il ricorso.

 

L’art 6, lett. d) del decreto, infatti, dispone:

1) la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché la multa da diecimila euro a trentamila euro, nel caso di rifiuti non pericolosi;
2) la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro, nel caso di rifiuti pericolosi;

per chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

 

Non è necessario, dunque, che ci sia l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale.

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