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21 gennaio 2010
In
tema di trasporto illecito di rifiuti, affinchè sussista il reato non è
richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo.
Nella fattispecie il Tribunale di S. Maria C.V non
convalidava l'arresto di un soggetto che era stato colto nella flagranza del
reato di cui all'art, 6 lett. d) D.L. 172/08, recante “Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania…”.
Il
PM presso il Tribunale di S. Maria C.V. proponeva ricorso per Cassazione esponendo
che la decisione impugnata era errata in diritto, poiché ai fini della
sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L.
172/08 - contrariamente da quanto affermato dal Tribunale - non era necessario
che il trasporto illecito fosse effettuato nell'ambito di attività
imprenditoriale.
La
Cassazione, con sentenza n. 79 del 07/01/2010, accoglie il ricorso.
L’art
6, lett. d) del decreto, infatti, dispone:
1)
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché la multa da
diecimila euro a trentamila euro, nel caso di rifiuti non pericolosi;
2) la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da quindicimila euro a
cinquantamila euro, nel caso di rifiuti pericolosi;
per
chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Non è necessario, dunque, che ci sia l'ulteriore requisito
dell'organizzazione imprenditoriale.
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