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Valida l’ordinanza di rimozione rifiuti anche se la società è fallita
07 Ottobre 2008

 

"Poiché il reato di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile nei confronti di chiunque sia individuato nell'ordinanza sindacale quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l'ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita".

 

La sentenza si riferisce ad un’ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunta, con il termine di 120 giorni, l’asportazione e l’avviamento al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, depositati rispettivamente in un capannone e in un cortile. Le ordinanze erano state notificate all’imputato personalmente e quindi, anche se la sua società era fallita con il subentro di un curatore, residuava comunque a suo carico l’onere di adempiere alle prescrizioni impartite in sede amminisrativa.

 

 
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