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Valida l’ordinanza di rimozione rifiuti anche se la società è fallita |
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07 Ottobre 2008
"Poiché il reato di cui
all'art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile
nei confronti di chiunque sia individuato nell'ordinanza sindacale quale
responsabile dell'abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida
l'ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita".
La
sentenza si riferisce ad un’ordinanza sindacale con la
quale veniva ingiunta, con il termine di 120 giorni, l’asportazione e
l’avviamento al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, depositati rispettivamente
in un capannone e in un cortile. Le ordinanze erano state notificate
all’imputato personalmente e quindi, anche se la
sua società era fallita con il subentro di un curatore, residuava comunque a
suo carico l’onere di adempiere alle prescrizioni impartite in sede
amminisrativa.
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