La violazione amministrativa riscontrata attraverso l’attività di accertamento può essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, attraverso la consegna diretta di una copia del verbale.

Nel caso in cui invece non ci sia la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati nel termine di 90 giorni (nel caso in cui siano residenti in Italia) dall’avvenuto accertamento.

Se la notifica avviene oltre i 90 giorni (termine perentorio per legge), la procedura deve essere archiviata e il debito sanzionatorio si estingue.

Si tenga presente che l’impossibilità da parte dell’organo accertatore di procedere a contestazione immediata deve essere adeguatamente motivata.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza tale motivazione può anche essere implicita ma deve essere desumibile, in modo specifico ed univoco, dalle modalità del fatto contestato.

Se la contestazione immediata fosse, in concreto, possibile in relazione alle circostanze del caso, e non venisse effettuata, sarebbe possibile provvedere all’annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata.

In tal senso si è anche espressa la Cassazione nella sentenza Cass. Civ., sez. III, 18 Giugno 1999, n. 6123, Pref. di Terni-Galli.