1.Sanzioni Amministrative

Chiunque nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 o dalle Regioni, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.

Chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.

2.Sanzioni Penali

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da 2 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

Quando le condotte descritte in precedenza riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, è punito con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da 6 mesi a 3 anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.