Gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo derivanti da qualsiasi attività civile o industriale sono categoricamente vietati (divieto generale stabilito dall’art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), salvo possibilità di autorizzazione in deroga per:

a) gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;

b) lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche

c) gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti