Le autorizzazioni alle emissioni hanno validità di quindici anni, salvo eventuali modifiche che intervengono e che richiedono il riaggiornamento del provvedimento.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R 203/88 devono presentare una domanda di autorizzazione entro i termini di seguito indicati:

a. per impianti anteriori al 1988: dal 28/04/2006 al 31/12/2010.

b. per impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000: dal 01/01/2011 al 31/12/2014.

c.per impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999: dal 01/01/2015 al 31/12/2018

Inoltre, ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che ricadevano:

a) nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

b) nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati sia quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita autorizzazione devono presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro 15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; pertanto l’ultima data utile alla presentazione era il 28/07/2007.