L’autorizzazione stabilisce:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui e’ stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Gli adempimenti di legge imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere rispettati sempre, anche se non esplicitamente citati come prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione che viene concesso alla Ditta.