Il correttivo del testo unico ambientale D.Lgs. 4/2008 ha introdotto un nuovo concetto di materia prima secondaria MPS attraverso il nuovo articolo 181-bis secondo il quale le materie prime secondarie sono escluse dalla normativa dei rifiuti nel caso in cui:

1)    siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti (cioè sottoposte a trattamento);
2)    siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
3)    siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
4)    siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
5)    abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Si noti che il testo opportunamente chiarisce che per MPS si intenderanno solo quelle che saranno definite da apposito decreto. Sino all’emanazione di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), 12 giugno 2002, n. 161 (individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), 17 novembre 2005 (per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi).

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2 – si precisa inoltre- continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n° 3402/V/MIN.