Al fine di consentire un’idonea verifica dei flussi dei rifiuti da parte delle autorità competenti, il produttore del rifiuto e tutti coloro che gestiscono i rifiuti (trasportatori e impianti destinatari) hanno l’obbligo di annotare una serie di dati su appositi registri di carico e scarico.

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

Un nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti, come previsto dall’art.190, comma 7, del D.Lgs 152/2006, era stato definito dal D.M. del 02/05/2006 (pubblicato sulla G.U. del 0/05/2006 n. 107).

Successivamente il Ministero dell’Ambiente con proprio Comunicato (pubblicato sulla G.U. del 26/06/2006 n.146) ha dichiarato inefficaci i decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006, compreso quello relativo al nuovo registro di carico e scarico.

Stante questa dichiarazione di inefficacia, rimane vigente il D.M. 48/1998 ed i modelli di registro di carico e scarico da questo definiti, da adottare in base all’attività esercitata:

Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;

Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione;

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l’articolo 190 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, stabilendo, al comma 6, che i registri di carico scarico dei rifiuti siano “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti “.