L’art. 5 del Dlgs 195/2005 prevede espressamente i casi in cui la P.A. può escludere il diritto di accesso del richiedente. A norma di tale articolo, l’accesso all’informazione ambientale viene negato quando:

* La richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità del decreto.
* La richiesta viene formulata in termini eccessivamente generici; in tal caso spetta all’autorità pubblica chiedere al cittadino, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, l’integrazione e la specificazione dei dati omessi. E’ comunque consigliabile formulare in modo esauriente la richiesta, senza offrire così il pretesto per eventuali pratiche ostruzionistiche da parte dell’autorità o per il rigetto della richiesta.
* La richiesta concerne materiali e documenti incompleti; in tal caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale il materiale sarà disponibile;
* L’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tal caso, però, l’autorità deve trasmettere rapidamente la richiesta all’ente competente informando il richiedente, oppure comunicandogli quale sia l’autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l’informazione richiesta.
* La divulgazione dell’informazione reca pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e allo svolgimento dei procedimenti giudiziari.

In questi casi, l’autorità pubblica ha l’obbligo di informare per iscritto il richiedente entro 30 giorni dal momento in cui è stata effettuata la richiesta, precisando ed evidenziando i motivi che stanno alla base del rifiuto.