Se l’autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera non si esprime nel termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione avanzata dalla ditta richiedente, cosa si può fare?
L’art. 269 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che l’autorità competente deve concludere il procedimento mediante il rilascio di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione o 150 nel caso di richieste di integrazione.
Se entro questo termine non si pronuncia, il gestore può, entro i successivi 60 giorni, rivolgersi al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’autorità competente rimasta inerte. Se anche il Ministro non si esprimesse sulla richiesta entro il termine stabilito (di 90 giorni), il gestore potrà presentare ricorso al TAR.
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